I Flexible Benefit, o benefit flessibili, comprendono un insieme di benefit e prestazioni (in forma rigorosamente non monetaria) erogati dal datore di lavoro attraverso iniziative di welfare aziendale. Questi benefit, offerti a vantaggio dei lavoratori e delle loro famiglie, mirano a incrementare il potere d’acquisto, la sicurezza e il benessere generale.
In senso ampio, rientrano, quindi, tra i Flexible Benefit, anche i buoni pasto, i buoni regalo, le polizze sanitarie e la previdenza complementare, tutti regolati dall’art. 51 comma 2 e 3 del TUIR.
In questo articolo, però, vogliamo concentrare l’attenzione sui Flexible Benefit propriamente detti, quelli cioè introdotti a partire dalla Legge di bilancio 2016 (L. 28 dicembre 2015 n. 208) che sono elemento costitutivo e centrale dei cosiddetti Piani Welfare Aziendali dalla stessa legge introdotti.
Si tratta di un “paniere di servizi e utilità alla persona e alla sua famiglia” che il dipendente può scegliere in base alle proprie esigenze, fatto di prestazioni, opere e servizi di particolare valore etico e sociale considerate meritevoli di tutela e che per questo non costituiscono reddito imponibile.
Esempi di Flexible Benefit per il benessere dei dipendenti
Questi benefit possono includere:
- Scuola e istruzione (tasse scolastiche, libri di testo, mensa scolastica, campi estivi e invernali)
- Babysitting
- Assistenza per familiari anziani e non autosufficienti
- Assistenza sanitaria (rimborsi per spese mediche tramite Cassa Sanitaria)
- Tempo libero e benessere (sport, viaggi, cinema, musei)
- Cultura e formazione (corsi, abbonamenti a riviste)
- Trasporto pubblico (abbonamenti al trasporto pubblico locale)
- Servizi alla persona (supporto psicologico, assistenza per familiari fragili)
- Voucher sanitari (analisi cliniche, visite specialistiche)
- Mutui e prestiti (rimborso interessi passivi)
Come attivare un piano di Flexible Benefit?
La Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articoli 182-190 (Legge di Bilancio 2016), facilita la detassazione dei premi di risultato e introduce l’esenzione fiscale e contributiva per specifici benefit, i cosiddetti Flexible Benefit.
Questi possono essere riconosciuti ai dipendenti, non solo su base volontaria-occasionale (come già previsto dall’art. 100 del TUIR e per un ammontare non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente), ma anche tramite accordi o regolamenti aziendali secondo le seguenti diverse modalità:
- Welfare On Top: erogato tramite un piano welfare puro, composto esclusivamente da servizi welfare, senza limiti d’importo.
- Da Conversione: conversione volontaria del premio di risultato in welfare, con un limite di €3.000 per dipendenti con reddito lordo fino a €80.000.
- Obbligatorio da CCNL: welfare aziendale obbligatorio, previsto dai contratti collettivi nazionali e accordi aziendali.
Riferimenti normativi
Le normative che regolano i Flexible Benefit includono:
- Legge di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208)
- Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 160-162)
- Decreto Legge 24 aprile 2017 (convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96)
- Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi 28 e 161)
Il comma 190 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2016 ha innovato l’articolo 51 del TUIR; in particolare, ha modificato le lettere f) ed f-bis) del comma 2, ha introdotto la lettera f-ter) nel medesimo comma nonché il comma 3-bis, in base al quale i benefit indicati nei commi 2 e 3 possono essere erogati mediante l’attribuzione di titoli di legittimazione.
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