Indice:
- Introduzione
- I Fringe benefit fino a oggi
- Come cambiano i Fringe Benefit con la Legge di Bilancio 2024
In questo articolo, analizziamo tutte le novità introdotte dalla nuova legge di bilancio in merito ai Fringe Benefits per l’anno 2024.
I Fringe Benefits fino a oggi
Ricordiamo, innanzitutto, che esiste una soglia (da cui il termine Fringe Benefits) al di sotto della quale è consentito al datore di lavoro erogare compensi in forma non monetaria (beni o servizi in natura) esenti da tassazione non costituendo reddito imponibile del lavoratore.
Tale soglia, introdotta dalla normativa nel lontano 1986, la ritroviamo ancor oggi al comma 3 dell’art. 51 del T.U.I.R. quando afferma che… “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000 (euro 258,23); se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.”
Questo meccanismo consente, quindi, alle aziende di erogare in via del tutto discrezionale premi e gratifiche ai propri dipendenti e collaboratori esenti da obblighi fiscali e contributivi, sia pure nelle forme e nei ristretti limiti concessi.Questo valore di €258,23 è rimasto immutato per oltre trent’anni fino a quando, a partire dal 2020, a seguito dell’emergenza COVID-19, i diversi governi succedutisi sono ripetutamente intervenuti modificando la soglia di anno in anno con interventi peraltro sempre transitori e mai definitivi.
Come cambiano i Fringe Benefit con la Legge di Bilancio 2024
Anche con la Legge di Bilancio per il 2024 (legge 30 dicembre 2023 n. 213) sono stati introdotti nuovi limiti di esenzione fiscale per l’erogazione di beni e servizi in natura da parte del datore di lavoro ai lavoratori (art. 1, comma 16).
Solo per il 2024 la soglia è stata innalzata a €1.000 per tutti i dipendenti e €2.000 per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.
L’intervento legislativo va a sanare l’evidente squilibrio fra i diversi gruppi di lavoratori prodotto nel 2023, quando con l’art. 40, D.L. n. 48/2023 (Decreto lavoro), convertito in legge n. 85 del 2023, era stato fissato il limite di esenzione a €3.000 per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, mentre per la generalità dei lavoratori la soglia rimaneva a €258,23.
Resta sempre valido il principio espresso dall’art. 51 comma 3 per il quale se il loro valore supera i limiti stabiliti, tutto l’importo diventa reddito, quindi soggetto ad imposizione contributiva e fiscale.
Sono compresi nel trattamento agevolato anche i buoni spesa, buoni o carte acquisto di diversa tipologia, sia in formato cartaceo, sia elettronico, per effettuare acquisti nei negozi oppure online, nonché acquistare servizi (vedi i Buoni Acquisto Pellegrini o i Fuel Voucher Pellegrini )
Rientrano nel limite di esclusione dal reddito anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro al lavoratore per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas, nonché (novità per il 2024) per spese per l’affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Con riferimento alla eventuale ripartizione delle agevolazioni tra genitori, con la circolare n. 23 del 1° agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che «l’agevolazione[…] è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi».
Se si riporta tale indicazione sulle disposizioni valide per il 2024, significa che un nucleo familiare con due genitori lavoratori dipendenti e un figlio può godere fino a €4.000 di soglia esente.
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