Fringe Benefits 2025: la Legge di Bilancio conferma ed estende le soglie di esenzione fino al 2027

Mar 7, 2025 | Buoni Acquisto, Buoni Carburante, News

La Legge di Bilancio 2025 (legge n. 30 dicembre 2024, n. 207ha confermato i limiti di esenzione fiscale per le erogazioni di beni e servizi, anche in natura, da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti e lavoratori (i cosiddetti Fringe Benefits), comprese le erogazioni sotto forma di rimborso per alcune spese connesse all’abitazione principale (art. 1, comma 390).

Cosa sono i Fringe Benefit: un breve riassunto

Ricordiamo che il Fringe Benefit è quel meccanismo che consente al datore di lavoro di erogare, in via del tutto discrezionale, premi e gratifiche ai propri dipendenti e collaboratori esenti da obblighi fiscali e contributivi, nelle forme e nei ristretti limiti concessi dalla normativa.

Introdotti nel 1986, trovano espressione oggi al comma 3 dell’art. 51 del TUIR quando afferma che… “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000 (€ 258,23); se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Fringe benefit 2025: cosa cambia e cosa rimane uguale con la Legge di Bilancio 2025

In deroga al succitato art. 51 del TUIR, la Legge di Bilancio 2025 conferma quanto in precedenza previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023 n. 213) e, cioè, la soglia generale di €1.000 e di €2.000 per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.

Dunque, se di valore inferiore ai limiti stabiliti, i beni ceduti e i servizi erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti non concorrono a formare reddito imponibile. Viceversa, se il loro valore supera i limiti stabiliti, tutto l’importo costituisce reddito imponibile, quindi soggetto ad imposizione fiscale e contributiva.

A differenza di quanto accaduto negli anni precedenti, le soglie stabilite dalla Legge di Bilancio 2025 sono estese al triennio 2025-2027, dando maggiore stabilità nel tempo alle misure e consentendo, così, alle aziende, una migliore pianificazione degli interventi di welfare aziendale.

Per accedere alla soglia di esenzione di €2.000 annuali, il lavoratore dovrà dichiarare di averne diritto dandone comunicazione al datore di lavoro secondo le modalità stabilite dallo stesso. Sono considerati fiscalmente a carico i figli con reddito lordo non superiore a €2.840,51 (€4.000 per i figli di età fino a 24 anni). La presenza di figli a carico va verificata alla data del 31 dicembre.

In riferimento all’eventuale ripartizione delle agevolazioni tra genitori, è da ritenersi ancora valida la circolare n. 23 del 1° agosto 2023, con cui l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che «l’agevolazione in commento è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi». Ciò significa che un nucleo familiare, con due genitori lavoratori dipendenti e un figlio, può godere fino a €4.000 di soglia esente.

Sono compresi, tra i beni soggetti all’agevolazione fiscale, i buoni spesa, i buoni carburante e le carte acquisto di diversa tipologia, sia in formato cartaceo, sia elettronico, per effettuare acquisti di beni o servizi anche online (vedi i Buoni Acquisto Pellegrini o i Fuel Voucher Pellegrini).

Inoltre, analogamente agli anni precedenti, sono comprese nel limite di esclusione dal reddito anche somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas, nonché per spese per l’affitto o per gli interessi sul mutuo relativo dell’abitazione principale.

Una novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 386-389), consiste nell’esclusione dal reddito fino a €5.000 annui per somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati.

Destinatari di tale misura sono, però, soltanto coloro che soddisfano specifici requisiti. I destinatari devono essere lavoratori assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro il 31 dicembre 2025; devono avere avuto nell’anno precedente la data di assunzione un reddito non superiore a 35.000 euro; devono avere trasferito la residenza nel comune di lavoro collocato a più di cento chilometri di distanza dal comune di precedente residenza, che deve essere autocertificata con riferimento ai sei mesi precedenti la data di assunzione.

L’esclusione dalla formazione del reddito delle somme citate vale per i primi due anni dalla data di assunzione. Inoltre, l’agevolazione non rileva né ai fini contributivi, né ai fini del calcolo dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

Pertanto, sulle somme oggetto di esenzione fiscale il datore di lavoro sarà tenuto, comunque, al versamento dei contributi previdenziali previsti, mentre le stesse saranno incluse nel computo dell’ISEE ai fini dell’accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali.

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