Nell’ambito dell’attività di consulenza legata al welfare aziendale, una delle domande che, più spesso, ci si sente rivolgere dalle aziende è se “gli Amministratori possono godere dei Fringe Benefit?”
La risposta a questa domanda è senza dubbio positiva: sì, gli Amministratori possono godere dei Fringe Benefit, ma solo nel caso in cui percepiscano dei compensi sulla base di un regolare rapporto di lavoro, anche di collaborazione non subordinata, con retribuzione periodica prestabilita.
In questo caso infatti, gli amministratori, nella loro funzione di gestione della società, percepiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, come previsto dall’art. 50 T.U.I.R. (che puoi trovare più avanti in questo articolo!).
Tali redditi condividono le esenzioni e le regolamentazioni previste dall’art. 51 T.U.I.R. e, per questo, anche gli amministratori potranno percepire compensi e Fringe Benefit o buoni pasto con le stesse limitazioni dei lavoratori dipendenti.
Lo stesso meccanismo, sempre nell’ambito di un regolare rapporto di collaborazione, si applica ad altre figure quali sindaci e revisori in società di capitali, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, oltre che alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni.
Ecco il testo dell’art. 50 comma 1 lett. c-bis) del T.U.I.R. che avvalora questa mia risposta:
- Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società’, associazioni e altri enti con o senza personalità’ giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché’ quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente.
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